Che cosa sono, come funzionano
una guida per saperne di più
Le modifiche apportate dalla nuova Legge sulla Competitività entrate in vigore il 1 marzo 2006
Le Aste Giudiziarie sono l'atto del processo esecutivo, disposto dal Giudice dell'Esecuzione su richiesta del creditore procedente, allo scopo di alienare forzosamente i diritti del debitore, sui propri beni mobili ed immobili, al soggetto che risulta essere il maggior offerente. Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie, tranne il debitore. Per partecipare non e necessaria l'assistenza di un legale o di altro professionista.
Gli immobili sono stimati da un perito del Tribunale. Oltre al saldo del prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA o imposta di Registro), con le agevolazioni di Legge ( prima casa, imprenditore agricolo ecc.).
La vendita non è gravata da oneri notarili o di mediazione. Il saldo prezzo dovrà essere pagato entro 60 gg. dall'aggiudicazione.
La proprieta è trasferita dal Giudice con decreto di trasferimento emesso dopo il pagamento del saldo prezzo. La trascrizione nei registri immobiliari è a cura del Tribunale o del Professionista Delegato. Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione.
Lun-Ven h 9.00 ÷ 15.00